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STATUTO

dell'ASSOCIAZIONE ATTINENTI E SIMPATIZZANTI DI SOBRIO

 

I. Disposizioni generali introduttive

Art. l

Fra gli attinenti e i simpatizzanti di Sobrio, è costituita, con sede a Sobrio, un'associazione in virtù degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile svizzero, denominata "Associazione degli attinenti e simpatizzanti di Sobrio",

Alla suddetta Associazione possono aderire tutte le persone d'ambo i sessi e che hanno compiuto il diciottesimo anno di età.

L'Associazione è categoricamente apolitica ed aconfessionale. L'anno amministrativo decorre dallo gennaio al 31 dicembre.

 

Il. Natura e scopo

Art. 2

L'Associazione ha per scopo il rinsaldamento degli indissolubili vincoli affettivi nei confronti del villaggio di Sobrio, subordinatamente al mantenimento vivo, sano e cordiale della reciproca amicizia tra i suoi aderenti.

Essa mira al raggiungimento di tale scopo principalmente:

a) rappresentando l'interesse degli associati verso il Comune di Sobrio;

b) difendendo, proteggendo e, ove necessario e possibile, migliorando il patrimonio di carattere storico, tradizionale, paesaggistico, turistico ed economico-sociale di Sobrio;

c) coltivando, a tale fine, profondi sentimenti di solidarietà tra i suoi soci;

d) collaborando con le Autorià del Comune, del Patriziato e della Parrocchia nella difesa dei principi, delle usanze e dei costumi tradizionali del villaggio, tuttavia, mantenendo fondato interesse nei confronti delle necessarie migliorie di progresso, in generale, e sostenendo le Autorità stesse come pure la popolazione nelle rivendicazioni che tendano agli scopi descritti qui sopra o che, comunque, tendano al raggiungimento di scopi affini.

 

III. Soci

Art. 3

L'Associazione si compone di:

a) soci attivi;

c) soci onorari

b) soci sostenitori

Art. 4

Sono soci attivi tutte le persone che fanno parte dell'Associazione in quanto adempiono alle condizioni previste dall'art. l del presente statuto.

Art. 5

Sono soci sostenitori tutte le persone fisiche, giuridiche e gli Enti pubblici e privati che desiderano dare il loro appoggio all'associazione con il pagamento di un contributo annuo.

 Art. 6

Sono soci onorari le persone che, durante la loro appartenenza all'Associazione in qualità di soci attivi, hanno prestato particolari e segnalati servizi meritevoli di riconoscenza. Essi vengono nominati dall'Assemblea dei soci, su proposta del Comitato.

Art. 7

I soli soci attivi e i soci onorari hanno il diritto di voto deliberativo alle Assemblee sociali e ne sono eleggibili alle cariche. (Comitato, Commissioni, ecc.).

 

 IV. Ammissioni -Dimissioni -Radiazioni -Esclusioni

 Art.8

Alle persone che compiono il diciottesimo anno di età e che adempiono alle condizioni previste dall'art. l del presente statuto, di anno in anno, il Comitato invia una lettera per chiedere se vogliono aderire all'Associazione.

 Art. 9

I soci sono tenuti al pagamento della tassa sociale, annualmente. Essi restano vincolati all'Associazione almeno per un anno; cioè: dal lo gennaio al 31 dicembre.

Art. 10

Le dimissioni, possibilmente motivate, sono da presentare, per iscritto, al ComItato.

Art. 11

I soci possono essere radiati dall'elenco se, dopo , due sollecitatorie scritte, non hanno adempiuto al loro obblighi finanziari verso l’Associazione.

Art. 12

Se il Comitato considera un socio non idoneo ad appartenere ulteriormente all'Associazione, può escluderlo, con il voto unanime del suoi membri.

Questa decisione non soggiace al giudizio dei tribunali.

Pur tuttavia, il socio colpito da questa misura può inoltrare, entro un termine di 20 giorni (a contare dalla data dell'avvenuta decisione del Comitato), un ricorso, con motivazione scritta, alla prossima Assemblea sociale la quale deciderà inappellabilmente.

 

V. Tasse

Art. l3

Le tasse sociali sono fissate annualmente dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Comitato. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della tassa.

Art. 14

Per i soci che vengono accettati e, quindi, iscritti nell' elenco durante il decorso dell'anno, il pagamento della tassa viene calcolato a far data dal precedente 1° gennaio.

 

 VI. Organizzazione e amministrazione

Art. 15

Gli organi dell’associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Comitato;

c) la commissione di Revisione;

d) la commissione feste.

Art. 16

L'Assemblea dei soci deve riunirsi almeno una volta all'anno, (entro il 31 marzo), in seguito a convocazione del Comitato il quale, al più tardi entro 5 giorni prima della data della riunione, dirama un avviso scritto portando a conoscenza l' ordine del giorno.

Art. 17

Il comitato può convocare Assemblee straordinarie ogni qualvolta lo ritiene necessario, tuttavia, rispettando i termini di convocazione. Inoltre, l'Assemblea dei soci deve essere convocata ogniqualvolta, al Comitato, ne venga fatta domanda per iscritto da almeno 1/5 dei soci attivi.

Art. 18

All'Assemblea sociale ordinaria competono in modo speciale:

a) l'approvazione o meno del rapporto del resoconto annuale del comitato

b) l'adeguamento della tassa sociale;

c) l'approvazione o meno del bilancio preventivo;

d) la nomina del Comitato e del Presidente;

e) la nomina della Commissione di Revisione e della Commissione Feste;

f) la decisione inappellabile sugli eventuali ricorsi inoltrati dai soci

g) l'eventuale revisione degli statuti;

h) la decisione sovrana di tutte le questioni che riguardano l'Associazione.

 Art. 19

Il Comitato fissa l'ordine del giorno delle Assemblee. Esso designa, fra i suoi membri, il Vice-Presidente, il Segretario e il Cassiere.

Art. 20

Le proposte formulate da soci durante lo svolgimento dell'Assemblea e non figuranti nell'ordine del giorno, possono

essere prese in esame e, quindi, se necessario, messe in 1 discussione subordinatamente all'approvazione di 2/3 dei soci attivi presenti.

In nessun caso potranno essere tenute in considerazione proposte tendenti alla revisione degli statuti dell' Associazione, dal momento in cui non figurino espressamente nelle trattande.

Art. 21

L'Assemblea dei soci deve prendere le proprie decisioni a maggioranza assoluta.

 Art. 22

L'Assemblea stabilisce il metodo di voto.

Art. 23

Le Assemblee convocate sono valide incondizionatamente e con qualsiasi numero di partecipanti.

Art. 24

Per le modificazioni statutarie occorre il voto affermativo di 2/3 dei soci attivi presenti all'Assemblea.

 Art. 25

Alle Assemblee (ordinarie e straordinarie) non è permesso farsi rappresentare mediante conferimento di procura.

Art. 26

L'Amministrazione dell'Associazione è affidata al Comitato composto da 5 o più membri.

Art. 27

L'Associazione è validamente rappresentata di fronte ai terzi con le firme del Presidente e del Segretario. Gli altri membri del comitato firmano soltanto se espressamente delegati dal Comitato con regolare procura.

 Art. 28

I membri del Comitato stanno in carica un anno e sono sempre rieleggibili.

Art. 29

Al Comitato incombono tutti i compiti che non sono di competenza dell'Assemblea, in modo particolare:

a) l'approvazione delle spese;

b) l'esame dei reclami degli associati e i relativi provvedimenti;

c) l'allestimento dei bilanci preventivi e consuntivi;

d) l'attività da svolgere per il raggiungimento delle finalità sociali come all'art. 2, con i mezzi che si ritengono opportuni;

e) le ammissioni, le dimissioni, le radiazioni, le esclusioni, come gli art. 8, 10, 11 e 12;

f) la cura dei rapporti con le autorità di Sobrio e con eventuali autorità cantonali e federali;

g) la presa di posizione nei confronti di altre questioni che venissero sottoposte al suo giudizio;

h) la nomina di eventuali commissioni che collaborino al raggiungimento degli scopi sociali;

i) la convocazione dell’Assemblea generale annuale, alla quale viene sottoposto un rapporto finanziario. È incombenza del Comitato di rispettare ed attuare le decisioni prese dalle Assemblee;

l) la compilazione del verbale di ogni Assemblea sociale e di tutte le riunioni del Comitato.

 Art. 30

Il comitato è convocato dal presidente o su domanda di tre suoi membri

 Art. 31

Il comitato può validamente deliberare a maggioranza assoluta, qualora siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri.

 Art.32

Il Presidente decide in caso di parità di voto, oppure, egli può rinviare la decisione alla prossima riunione del comitato.

 Art.33

Nel caso in cui un membro di Comitato o di Commissione non adempisse agli obblighi assunti, il Presidente ha la facoltà di sospenderlo dalla carica. L’eventuale sostituzione di un tale membro spetta alla decisione di maggioranza del Comitato. (Ossia: alla decisione di maggioranza dei membri restanti nel Comitato)

 

VII. Commissione di revisione

 Art. 34

Il controllo finanziario dell’Associazione è affidato a tre revisori; nominati per un anno. Essi non sono rieleggibili immediatamente.

 Art. 35

Alla chiusura di ogni esercizio i revisori presentano un rapporto scritto all’Assemblea generale annuale. Essi hanno il diritto di esaminare l’amministrazione dell’Associazione, in ogni momento, previo accordo con il Cassiere.

 

VIII. Scioglimento dell’Associazione

 Art. 36

Lo scioglimento della ”Associazione degli attinenti e simpatizzanti di Sobrio” può essere deciso unicamente da un’Assemblea generale straordinaria appositamente convocata per discutere questo oggetto.

Detta Assemblea non potrà  validamente deliberare e votare lo scioglimento dell?associazione, se non saranno presenti 4/5 dei soci attivi

Nel caso in cui questo quoziente non fosse raggiunto, dovrà essere convocata, entro un mese, una seconda Assemblea generale straordinaria. Quest’ultima delibererà e voterà con qualsiasi numero di soci attivi presenti.

 Art. 37

In caso di scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’Art. 36 del presente statuto, il patrimonio sociale sarà trasmesso alla Cassa Comunale di Sobrio. Il Municipio di Sobrio dovrà devolvere tale importo agli scopi previsti dall’art. 2 del presente statuto.

 

IX. Disposizioni finali

 Art. 38

L’Associazione risponde dei suoi impegni unicamente con il proprio patrimonio sociale. Per tale conseguenza, resta categoricamente esclusa ogni responsabilità personale dei soci che le compongono.

 Art. 39

Qualsiasi cambiamento statuario dovrà essere sottoposto per visione al Municipio di Sobrio.

 Art. 40

Il presente statuto è entrato in vigore a partire dalla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea costitutiva dell’Associazione che ha avuto luogo il 13 dicembre 1969 nella sala dell’Albergo Defanti di Lavorgo.

È stato modificato e le modifiche approvate dall’Assemblea generale tenutasi a Lavorgo nella sala del Ristorante Elvezia il 23 marzo 1980.

È stato ulteriormente modificato nella sala del consiglio comunale di Chiggiogna il 19 marzo 1991.

 

Il Presidente: Bruno Giandeini

La Segretaria: Pasqualina Ograbek

 

Lavorgo,19 marzo 1991