statuto
AASS Sobrio, via Quartini 2, 6749 Sobrio
infoaass@yahoo.it

Home
Associazione
Realizzazioni
2024
Attività passate
Sobrio
Link
Varia

bullet Denominazione – sede – scopo
bulletSoci
bulletPatrimonio e tasse
bulletOrgani sociali
bulletResponsabilità
bulletScioglimento dell'associazione
bulletDisposizioni finali

 

STATUTO

dell'ASSOCIAZIONE ATTINENTI E SIMPATIZZANTI DI SOBRIO

 

I. Denominazione – sede – scopo

Art. 1
Con la denominazione “Associazione Attinenti e Simpatizzanti di Sobrio (AASS)”, con sede in Sobrio, è costituita un’associazione apolitica e aconfessionale regolata dal presente statuto e dagli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, ed ha durata illimitata.

Art. 2
L’AASS ha per scopo il rinsaldamento degli indissolubili vincoli affettivi nei confronti del villaggio di Sobrio, subordinatamente al mantenimento vivo, sano e cordiale della reciproca amicizia tra i suoi aderenti.
Essa mira al raggiungimento di tale scopo principalmente:

a) rappresentando l’interesse degli associati verso il paese di Sobrio;
b) difendendo, proteggendo e, ove necessario e possibile, migliorando il patrimonio di carattere storico, tradizionale, paesaggistico, turistico ed economico-sociale di Sobrio;
c) collaborando con le Autorità del Comune, del Patriziato e della Parrocchia nella difesa dei principi, delle usanze e dei costumi tradizionali del villaggio, tuttavia, mantenendo fondato interesse nei confronti delle necessarie migliorie di progresso, in generale, e sostenendo le Autorità stesse come pure la popolazione nelle rivendicazioni che tendano agli scopi descritti qui sopra o che, comunque, tendano al raggiungimento di scopi affini.

 

II. SOCI

Art. 3
L’Associazione si compone di soci attivi e soci onorari.
a) sono soci attivi tutte le persone che fanno parte dell’Associazione e versano la relativa tassa sociale;
b) sono soci onorari le persone che, durante la loro appartenenza all’Associazione in qualità di soci attivi, hanno prestato particolari e significativi servizi meritevoli di riconoscenza. Essi vengono nominati dall’assemblea dei soci, su proposta del comitato.

Art. 4
I soci attivi e i soci onorari hanno il diritto di voto deliberativo all’assemblea sociale e ne sono eleggibili alle cariche (comitato, commissioni, ecc.).

Art. 5
Ogni persona che lo desidera può fare richiesta di adesione all’Associazione.
I soci sono tenuti al pagamento della tassa sociale annualmente.

Art. 6
Le dimissioni vanno inoltrate per iscritto al comitato.

Art. 7
I soci possono essere radiati dall’elenco se, dopo due sollecitatorie scritte, non hanno adempiuto ai loro obblighi finanziari verso l’Associazione.

Art. 8
Se il comitato considera un socio non idoneo ad appartenere ulteriormente all’Associazione, può escluderlo, con il voto unanime dei suoi membri. Questa decisione non soggiace al giudizio dei tribunali.
Il socio colpito da questa misura può inoltrare, entro un termine di 20 giorni a contare dalla data dell’avvenuta decisione del comitato, un ricorso scritto motivato alla prossima assemblea sociale la quale deciderà inappellabilmente.

 

III. PATRIMONIO E TASSE

Art. 9
Il patrimonio sociale è costituito dall’inventario di proprietà dell’Associazione e dai fondi in generale, le cui fonti d’origine sono le tasse sociali, i proventi da manifestazioni varie ed eventuali contributi volontari.

Art. 10
La tassa sociale è fissata dall’assemblea ordinaria dei soci su proposta del comitato.
La stessa è dovuta annualmente e interamente anche per i nuovi soci iscritti durante l’anno.
I soci onorari sono esonerati dal pagamento della tassa.

IV. ORGANI SOCIALI

Art. 11
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’assemblea dei soci
b) il comitato
c) la commissione di revisione

Art. 12
L’assemblea ordinaria dei soci ha luogo una volta all’anno, entro il 31 marzo, ed è convocata dal comitato mediante avviso scritto, con l’ordine del giorno e spedito almeno 10 giorni prima della data stabilita per l’assemblea.
Il comitato può convocare assemblee straordinarie ogni qualvolta lo ritiene necessario, o dietro domanda scritta di almeno 1/5 dei soci attivi, indicandone i motivi.

Art. 13
All’assemblea sociale ordinaria competono:
a) la nomina del comitato, del Presidente e dei revisori;
b) l’approvazione dei conti annuali;
c) l’adeguamento della tassa sociale;
d) la modifica e/o revisione dello statuto,
e) la decisione inappellabile sugli eventuali ricorsi inoltrati dai soci;
f) la decisione sovrana di tutte le questioni che riguardano l’Associazione.

Art. 14
Il comitato fissa l’ordine del giorno delle assemblee. Esso designa fra i suoi membri, il vice-presidente, il segretario e/o cassiere.

Art. 15
Le proposte formulate dai soci durante lo svolgimento dell’assemblea e non figuranti nell’ordine del giorno, possono essere prese in esame e, quindi, se necessario, messe in discussione subordinatamente all’approvazione di 2/3 dei soci presenti.
In nessun caso potranno essere tenute in considerazione proposte tendenti alla revisione degli statuti dell’Associazione, dal momento in cui non figurino espressamente nelle trattande.

Art. 16
L’assemblea stabilisce il metodo di voto.

Art. 17
Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta (costituita dalla
metà più uno degli aventi diritto di voto presenti all’assemblea).

Art. 18
Le assemblee convocate sono valide incondizionalmente e con qualsiasi numero di soci presenti.
Non è permesso farsi rappresentare mediante conferimento di procura.

Art. 19
Per le modifiche statutarie occorre il voto affermativo di 2/3 dei soci presenti all’assemblea.

Art. 20
L’amministrazione dell’Associazione è affidata al comitato, composto da 5 o più membri.

Art. 21
L’Associazione è validamente rappresentata di fronte a terzi con le firme del Presidente e del segretario.
Gli altri membri del comitato firmano soltanto se espressamente delegati dal comitato con regolare procura.

Art. 22
I membri di comitato restano in carica un anno e sono sempre rieleggibili.

Art. 23
Al comitato incombono tutti i compiti che non sono di spettanza dell’assemblea, in modo particolare:
a) l’approvazione delle spese;
b) l’allestimento dei bilanci e consuntivi;
c) l’attività da svolgere per il raggiungimento delle finalità sociali di cui all’art. 2, con i mezzi che si ritengono opportuni;
d) le ammissioni, le dimissioni, le radiazioni e le esclusioni dei soci;
e) la cura dei rapporti con le autorità di Sobrio e con eventuali autorità ed enti cantonali e federali;
f) l’esame dei reclami degli associati e i relativi provvedimenti;
g) la presa di posizione nei confronti di altre questioni che venissero sottoposte al suo giudizio;
h) la nomina di eventuali commissioni che collaborino al raggiungimento dello scopo sociale;
i) la convocazione delle assemblee;
j) il compito di rispettare e attuare le decisioni prese dalle assemblee;
k) la compilazione del verbale di ogni assemblea e di tutte le riunioni di comitato.

Art. 24
Il comitato è convocato dal Presidente o su domanda di tre suoi membri.

Art. 25
Il comitato può validamente deliberare a maggioranza semplice, qualora siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri.

Art. 26
Il Presidente decide in caso di parità di voto, oppure, egli può rinviare la decisione alla prossima riunione di comitato.

Art. 27
Nel caso in cui un membro di comitato, o di una eventuale commissione, non adempisse agli obblighi assunti, il Presidente ha la facoltà di sospenderlo dalla carica. L’eventuale sostituzione di tale membro spetta alla decisione di maggioranza dei membri restanti.

Art. 28
Il controllo finanziario dell’Associazione è affidato a tre revisori, nominati per un anno. Essi sono rieleggibili solo per i 2/3.

Art. 29
Alla chiusura di ogni esercizio i revisori presentano un rapporto scritto all’assemblea ordinaria.
L’attività della società va da gennaio a dicembre.
Essi hanno il diritto di esaminare l’amministrazione dell’Associazione, in ogni momento, previo accordo con il cassiere.

V. RESPONSABILITA’

Art. 30
L’Associazione risponde dei suoi impegni unicamente con il proprio patrimonio sociale.
Per tale conseguenza, resta categoricamente esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

VI. SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 31
Lo scioglimento dell’Associazione Attinenti e Simpatizzanti di Sobrio (AASS) può essere deciso unicamente da un’assemblea straordinaria appositamente convocata per discutere questo oggetto, con il voto dei 2/3 dei soci presenti.

Art. 32
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sociale sarà conferito a società o enti che dovranno devolvere lo stesso agli scopi previsti dall’art. 2 del presente statuto.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33
Il presente statuto è entrato in vigore a partire dalla data della sua approvazione da parte dell’assemblea costitutiva dell’Associazione che ha avuto luogo il giorno 13 dicembre 1969, nella sala dell’Albergo Defanti in Lavorgo.

E’ stato modificato ulteriormente dalle assemblee del 23 marzo 1980, 19 marzo 1991 e 20 marzo 2016.

Lavorgo, 20 marzo 2016

Il presidente:
Moreno Bertazzi

La segretaria:
Cinzia Pellegrini

 

Associazione Attinenti e simpatizzanti di Sobrio
Sobrio, Leventina, Ticino, Svizzera